Sommario

Atti Pubblici Forlì 18.12.1985 n. 4117, Trieste 21.09.2001 n. 10915, Firenze 1 maggio 2010 n. 7526 e Lecce 3 maggio 2014 n. 3784'

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita l'Associazione denominata "Lega del Corrispondente Legale" - ovvero in sigla " Legalex".

Essa non ha fini di lucro né interessi politici, religiosi o sindacali.

ART. 2

La sede di Legalex è presso il suo Presidente pro tempore, attualmente in Verona, via Andrea Doria n. 30.
Con delibera dell'Assemblea degli Associati la sede legale può essere diversamente stabilita nell'ambito del territorio nazionale.
L'Assemblea può istituire sedi secondarie e succursali in Italia e all'estero nelle forme e con i poteri che riterrà più opportuni allo sviluppo dell'attività associativa.

ART. 3

La durata di Legalex è illimitata.
Essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati ai sensi dell'art. 26 dello presente Statuto.

ART. 4

Legalex è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
L'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo approva, se ritenuto necessario, con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti o rappresentati per delega in Assemblea e che rappresentino almeno un terzo degli iscritti, un eventuale Regolamento interno, il quale disciplinerà in armonia con il presente Statuto gli aspetti ulteriori dell'organizzazione e attività dell'Associazione

Titolo II - SCOPO E OGGETTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 5

Legalex ha lo scopo di agevolare, esclusa ogni forma di impresa, l'attività professionale degli Associati sia in Italia sia all’estero.
Per il perseguimento del proprio scopo può, in generale:

1. promuovere e favorire la collaborazione professionale e l’incontro sociale degli Associati in tutte le sue forme;

2. sostenere la qualificazione professionale degli Associati, anche organizzando o favorendo la partecipazione a convegni, conferenze, corsi e manifestazioni;

3. fornire servizi per gli studi legali degli Associati, sia nell’ambito della documentazione giuridica, dottrinale e giurisprudenziale, sia nell’ambito dei mezzi e delle strutture atti a favorire l’attività professionale;

4. adottare ogni iniziativa utile per pubblicizzare l’attività dell’Associazione e diffondere la conoscenza del network e del marchio “Legalex”;

5. stipulare convenzioni con enti, società e soggetti terzi nazionali e internazionali, aventi ad oggetto l’attività professionale degli Associati.

ART. 6

Per ogni iniziativa economica Legalex non potrà esorbitare dal suo patrimonio disponibile.
Per il perseguimento del proprio scopo Legalex potrà compiere tutte le operazioni finanziarie e bancarie sia mobiliari sia immobiliari, esclusi avalli, fideiussioni, ipoteche, pegni e altre garanzie reali e personali a favore degli associati e/o di terzi.
Allo stesso fine Legalex ha facoltà di chiedere e/o accettare sovvenzioni, finanziamenti, sponsorizzazioni da soggetti pubblici e privati, incassando tramite il proprio legale rappresentante le relative somme.
Legalex non potrà in alcun caso assumere oneri, impegni e/o vincoli o rischi economici, professionali e/o di qualsiasi genere a carico degli Associati, fermi quelli statutari espressamente previsti.

Titolo III  - PATRIMONIO E MARCHIO

ART. 7

Il patrimonio di Legalex è costituito dal marchio registrato e dal capitale derivante dagli introiti per le quote di iscrizione dei nuovi aderenti e quelle associative ordinarie o straordinarie deliberate dall’Assemblea, al netto delle spese sostenute e debiti.
Eventuali altre acquisizioni di beni mobili e/o immobili ovvero vantaggi o benefici potranno essere accettati provvisoriamente dal Consiglio sub condicione dell’approvazione da parte dell’Assemblea immediatamente successiva.

ART. 8

Il patrimonio di Legalex è destinato in via esclusiva a sostenere le attività finalizzate al perseguimento degli scopi di Legalex.
E' vietato distribuire o attribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, beni nonché fondi, riserve, capitali, comunque il patrimonio o parti dello stesso durante la vita dell'Associazione.

ART. 9

Il marchio registrato “Legalex” – nome e forma - è di proprietà di Legalex.
Lo stesso è utilizzato dagli Associati nella loro corrispondenza e in tutti i modi di espressione nello svolgimento della loro attività professionale.
E’ escluso il trasferimento e/o la cessione del marchio a qualsiasi titolo.

Titolo IV - ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 10

L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio viene predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo, che vanno presentati alla prima Assemblea degli Associati del nuovo esercizio, da tenersi orientativamente nel mese di maggio, per l'approvazione.
Gli stessi devono essere depositati presso la Segreteria di Legalex e pubblicati sul sito web di Legalex, nella parte riservata agli Associati, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, per poter essere consultati da ogni Associato.
I bilanci approvati devono rimanere depositati e conservati presso la Segreteria dell'Associazione fino all’approvazione del successivo bilancio consuntivo e sono liberamente consultabili dagli Associati.

Titolo V - ASSOCIATI

ART. 11

Legalex è costituita dagli Associati.
Possono rivestire la qualifica di Associati ordinari coloro che sono iscritti all’Ordine degli Avvocati in Italia.
Essi godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
Possono essere iscritti in una speciale sezione denominata “Legalex all'estero” gli Avvocati residenti ed esercenti l'attività professionale di Avvocato in paese estero.
Gli Associati esteri assumono gli stessi impegni professionali degli Associati italiani, ma sono esonerati dal pagamento della quota di ingresso e da quella associativa; essi possono partecipare alle assemblee, non alle votazioni.

ART. 12

Possono inoltre far parte di Legalex, con la qualifica di Associato onorario, gli Associati che, in caso di cancellazione volontaria dall'albo professionale, non quale effetto anche indiretto di procedimento disciplinare o sanzione, abbiano manifestato l’intenzione ed assunto l’impegno di continuare a prestare la loro collaborazione per le attività di Legalex.
L’Associato onorario è esonerato dal pagamento della quota di ingresso e da quella associativa; egli ha diritto di partecipare alle Assemblee degli Associati, senza diritto di elettorato attivo e passivo; egli ha i doveri di ogni Associato.
Il Consiglio Direttivo può decidere di fare partecipare alle riunioni l’Associato onorario, per fruire della sua competenza, esperienza e collaborazione.

ART. 13

L'iscrizione dei nuovi Associati è deliberata dal Consiglio Direttivo, dietro presentazione di un Associato, su domanda scritta del richiedente, che dichiari di avere preso visione dello Statuto e dell’eventuale altra normativa interna e si impegni espressamente a rispettarli.
Potranno essere ammessi a far parte di Legalex non più di quattro professionisti per ogni Circoscrizione di Tribunale, comprensivo di eventuale Sezione distaccata dello stesso ed Uffici del Giudice di Pace, sentito anche il parere, non vincolante, degli altri iscritti nella stessa circoscrizione.
Ogni iscritto può precisare le materie che abitualmente tratta.
L’iscrizione di Colleghi esercenti in Stato estero avverrà applicando per analogia le norme regolanti l’iscrizione degli Associati italiani.

ART. 14

Tutti gli Associati sono tenuti a osservare il presente Statuto e le deliberazioni degli organi dell'Associazione ed hanno l’obbligo di mantenere fra loro uno spirito di amicizia e di cordialità che deve essere presente in tutti i rapporti fra loro intercorrenti.
Tutti gli Associati sono tenuti a cooperare al raggiungimento dello scopo sociale e ad astenersi da ogni attività che sia in concorrenza, in contrasto ovvero interferisca con gli interessi dell'Associazione.
Gli Associati, esclusi gli Associati esteri e gli Associati onorari, sono tenuti a corrispondere puntualmente la quota di iscrizione e le quote annuali fissate dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Tutte le controversie tra Associati e tra questi e Legalex o i suoi organi sono decise, con esclusione di ogni altra giurisdizione, dal Consiglio Direttivo in prima istanza e, in via definitiva, dal Collegio dei Probiviri, secondo quanto previsto dal presente Statuto.
Qualora anche solo un Consigliere fosse coinvolto nella controversia, la decisione spetterebbe al Collegio dei Probiviri e, in seconda istanza, al Collegio dei Probiviri in diversa composizione.

ART. 15

Tutti gli Associati sono professionalmente impegnati a:

- effettuare gratuitamente visure, ricerche presso Uffici pubblici e privati, raccogliere informazioni, chiedere il rilascio di certificati, controllare posizioni esecutive ed estrarre copie libere di atti e documenti, salvo il rimborso delle sole spese vive;

- inviare all'Associato corrispondente la documentazione relativa alle singole pratiche, con gli acconti sulle competenze stabiliti dall’Assemblea, “tariffario”;

- svolgere l'incarico, nei procedimenti per ingiunzione e, se non richiesto diversamente, fino all'apposizione della formula esecutiva e restituire poi gli atti e documenti all'Associato dominus;

- procedere, al termine delle singole pratiche, al conteggio delle competenze spettanti all'Associato corrispondente nel seguente modo:

1. il corrispondente provvede a sottoporre all'Associato dominus il conteggio delle proprie spese e competenze per l'attività effettivamente svolta, inviandogli una nota provvisoria suddivisa per anticipazioni escluse iva art. 15, spese soggette, diritti ed onorari;

2. in ogni caso per le pratiche, per le quali nel tariffario deliberato dall’Assemblea sia previsto un importo a saldo, il conteggio non potrà superare l'importo così previamente stabilito;

3. per le altre pratiche, per le quali nel tariffario anzidetto non sia previsto un importo a saldo, il conteggio comprenderà i diritti e gli onorari per l'attività effettivamente svolta e questi ultimi nella misura di un quarto del massimo tariffario;

4. nelle pratiche stragiudiziali, anche di assistenza legale, l'Associato dominus concorderà preventivamente di volta in volta con l'Associato corrispondente la ripartizione delle competenze: in mancanza, il conteggio dell'Associato corrispondente comprenderà i diritti e gli onorari per l'attività effettivamente svolta e questi ultimi nella misura di un quarto del massimo tariffario;

5. in questi ultimi due casi, laddove non fosse stato possibile raggiungere un risultato utile per il cliente e, mancando la previsione nel tariffario, l'Associato corrispondente determinerà l'onorario, tenendo presenti i minimi di tariffa, fermo il resto e salvi espressi accordi con l'Associato dominus;

6. in ogni caso andranno sempre aggiunte le spese imponibili, il rimborso forfettario ex art. 14 Tariffa Professionale e gli accessori di legge;

7. sono salvi in ogni caso accordi diversi previamente convenuti di volta in volta, anche per serie di pratiche, tra Associato dominus e Associato corrispondente: anche in tal caso tuttavia si applica, ove non diversamente pattuito, quanto previsto sopra.

L'Associato dominus ha facoltà di estendere il mandato all'Associato corrispondente. In tal caso continuano ad applicarsi gli stessi criteri di conteggio delle competenze spettanti all'Associato corrispondente previsti sopra.

ART. 16

La qualità di Associato si perde:

- per recesso;

- per decadenza;

- per esclusione.

Il recesso deve essere comunicato dall'Associato con dichiarazione scritta inviata mediante raccomandata o pec al Consiglio Direttivo presso la sede di Legalex.
Il recesso ha effetto dalla presa d'atto della dichiarazione da parte del Consiglio Direttivo.
L'Associato ordinario, in caso di recesso, oltre a quanto sopra, deve in pari tempo dare comunicazione scritta del recesso agli altri Associati con i quali siano in corso rapporti professionali.
L'Associato che comunichi il recesso è tenuto al pagamento di tutte le quote associative scadute, compresa quella relativa all’anno in corso.
La decadenza si verifica di diritto per la perdita dei requisiti necessari per l’appartenenza a Legalex.
La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo.
L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, anche su proposta del Collegio dei Probiviri, per indegnità e/o in caso di grave violazione o inadempienza agli obblighi previsti a carico degli Associati.
Costituisce comunque causa di esclusione la morosità dell'Associato nel versamento della quota associativa annuale e l'assenza ingiustificata dall'Assemblea annuale per tre anni consecutivi: a tal fine, il rilascio da parte dell'Associato di delega a partecipare all'Assemblea non costituisce assenza.
La decadenza e l'esclusione sono dichiarate con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo.
Il provvedimento è comunicato dal Presidente all'Associato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec o notifica.
Contro il provvedimento l'Associato può proporre opposizione al Collegio dei Probiviri, in composizione diversa da quella che ne avesse chiesto l’esclusione.
L’opposizione deve avvenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione.
Dalla data del provvedimento di decadenza e/o di esclusione l'Associato è temporaneamente sospeso da ogni attività all'interno dell'Associazione.
La decadenza e l'esclusione hanno effetto dalla data in cui il relativo provvedimento del Consiglio Direttivo diviene definitivo, perché non più impugnabile.
I provvedimenti di presa d'atto del recesso, dichiarativi di decadenza e di esclusione emessi dal Consiglio Direttivo sono depositati presso la Segreteria dell'Associazione e pubblicati sul sito web dell'Associazione, nella parte privata, entro quindici giorni dalla data della loro emissione.

Titolo VI - ORGANI DI LEGALEX

ART. 17

Gli organi di Legalex sono:

- l'Assemblea degli Associati;

- il Presidente;

- il Consiglio Direttivo;

- il Collegio dei Probiviri.

ART. 18

Le cariche di membro del Consiglio Direttivo e di componente del Collegio dei Probiviri sono incompatibili tra loro.
Gli Associati che risultino eletti a più cariche devono optare per una di esse entro otto giorni dalla conoscenza dell’ultima, pena la decadenza da tutte, ancorché non contestuali.
Al loro posto subentrano gli Associati che seguono nell'ordine della graduatoria dei voti ricevuti.

ART. 19

L'Assemblea degli Associati è l’Organo sovrano di Legalex.
L'Assemblea è convocata dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per la riunione, per deliberare sull’ordine del giorno predisposto dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente di Legalex ovvero, in caso di suo impedimento, dalla persona indicata dal Consiglio Direttivo; il Presidente nomina un Segretario e, all’occorrenza, due Scrutatori.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti o rappresentati per delega almeno un terzo degli Associati con diritto di voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno il 10% degli Associati con diritto di voto, presenti personalmente o per delega, con arrotondamento per difetto.
L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
Possono esprimere il loro voto in Assemblea, presenti o rappresentati per delega, solo gli Associati con diritto al voto in regola con il versamento delle quote associative, compresa quelle dell’anno in corso.
Ogni Associato con diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta da altro Associato. Non sono ammesse più di tre deleghe per Associato, salvo quanto previsto all’art. 26.
Le votazioni dell'Assemblea sono effettuate per alzata di mano, salvo quelle per l'elezione dei Consiglieri e dei Probiviri e per l'eventuale azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo o dei Probiviri, che vengono effettuate a scrutinio segreto.
Gli Associati astenuti non vengono computati ai fini del calcolo delle maggioranze deliberative.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e, per le Assemblee straordinarie, da verbale redatto con l'intervento di un Notaio.
Le deliberazioni sono verbalizzate nel libro delle Assemblee di Legalex, che è conservato dal Presidente e liberamente consultabile da tutti gli Associati presso la Segreteria di Legalex.
Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità della legge e del presente Statuto vincolano tutti gli Associati, ancorché assenti o dissenzienti.
Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni vanno proposte al Consiglio Direttivo e devono essere presentate nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla loro conoscenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec inviata entro lo stesso termine al Presidente del Consiglio Direttivo presso il suo indirizzo risultante dall'albo degli iscritti pubblicato sul sito web dell'Associazione.
Le Assemblee sono ordinarie e/o straordinarie in relazione alla natura degli argomenti da trattare.
La stessa Assemblea, quindi, può essere sia ordinaria sia straordinaria.
L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate ai sensi di legge e dallo Statuto ed in particolare:

- approva il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo;

- elegge il Consiglio Direttivo;

- elegge i componenti del Collegio dei Probiviri;

- delibera sull'eventuale azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo e dei Probiviri;

- approva un Regolamento interno come indicato all’art. 4 del presente Statuto;

- costituisce eventuali Commissioni su proposta del Consiglio Direttivo;

- stabilisce l'importo della quota di iscrizione e delle quote associative annuali, nonché di eventuali quote straordinarie;

- definisce il “tariffario” per le prestazioni degli Associati e le modalità di redazione delle note provvisorie da parte degli stessi.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto di Legalex.
Annualmente l'Assemblea ordinaria indica il luogo e la data approssimativi della successiva riunione annuale.
L'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto al voto e votanti.
L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello Statuto di Legalex;

- sullo scioglimento di Legalex, sulla conseguente nomina del o dei Liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio;

- su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera validamente a maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto al voto e votanti, presenti o rappresentati per delega. In seconda convocazione delibera validamente a maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto al voto e votanti, presenti o rappresentati per delega, e rappresentanti almeno 3/10 (tre decimi) degli Associati iscritti e aventi diritto al voto. Nel calcolo delle maggioranze non si tiene conto degli astenuti e le percentuali si arrotondano per difetto. Sono fatte salve le diverse maggioranze stabilite dall’art. 26.

ART. 20

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
Il Presidente, d’intesa con il Consiglio Direttivo, dirige l’attività di Legalex e ne è il legale rappresentante.

ART. 21

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, eletti dall’Assemblea tra gli Associati.
Qualora il numero degli Associati ordinari superasse i 250, i consiglieri aumenterebbero di due ogni cento associati in più o frazione, a decorrere dal primo rinnovo delle cariche successivo all’incremento degli Associati.
Esso dura in carica tre anni.
Elegge al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente, il quale sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente a svolgere le proprie funzioni.
Qualora, per qualsiasi motivo venisse a mancare il Presidente, il Consiglio Direttivo provvederebbe a nominare tra i propri componenti un nuovo Presidente.
Qualora, venisse a mancare per qualsiasi causa uno o più Consiglieri, succederebbero di diritto nello stesso numero gli Associati risultati primi dei non eletti.
Qualora venisse a mancare contemporaneamente per qualsiasi causa la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderebbe decaduto e il Presidente provvederebbe a convocare entro trenta giorni l'Assemblea ordinaria per il rinnovo dell'intero organo.
In tal caso i Consiglieri rimasti, oltre a nominare il nuovo Presidente se venuto anch'egli a mancare e a convocare l'Assemblea ordinaria, curerebbero solo gli affari correnti fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
Ove fosse rimasto un solo Consigliere, questi provvederebbe alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio e a curare i soli affari correnti fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri (nel Consiglio di cinque, ovvero tre su sette o più Consiglieri), con l'indicazione degli oggetti da trattare. In caso di assenza o impedimento del Presidente vi provvede il Vice Presidente.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di scelte plurime prevarrà quella con più voti, a prescindere dalla maggioranza. I Consiglieri astenuti non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza necessaria per la validità delle deliberazioni.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate nel libro delle adunanze del Consiglio Direttivo, che è conservato dal Presidente, e sono liberamente consultabili da tutti gli
Associati presso la Segreteria dell'Associazione.
Le eventuali impugnazioni di dette deliberazioni vanno proposte al Collegio dei Probiviri nel termine perentorio di trenta giorni mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o pec inviata entro lo stesso termine al Presidente del Collegio presso il suo indirizzo risultante dall'albo degli iscritti pubblicato sul sito web di Legalex.

ART. 22

Il Consiglio Direttivo può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultino dalla legge e dal presente Statuto.

Esso, tra l'altro:

a) delibera sulle domande di ammissione di nuovi Associati;

b) redigere il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell’Assemblea;

c) delibera la convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie;

d) redige un eventuale Regolamento interno e successive modifiche, comunque da sottoporre all’approvazione dell'Assemblea come previsto agli Artt. 4 e 19 del presente Statuto;

e) esegue le deliberazioni delle Assemblee;

f) delibera la partecipazione di Legalex a manifestazioni e iniziative utili a promuovere l'attività professionale degli Associati;

g) esamina e decide le questioni sottoposte dagli Associati e/o dal Collegio dei Probiviri;

h) adotta ed esegue i provvedimenti di decadenza o esclusione degli Associati;

i) esclude in via provvisoria da Legalex gli Associati, con delibera insindacabile adottata a maggioranza, salvo il giudizio di cui all’art 23;

l) delibera sulle richieste di sospensione o esclusione degli Associati proposte dal Collegio dei Probiviri;

m) provvede a quanto demandatogli dal presente Statuto ovvero a tutte quelle attività che, ai sensi di legge e del presente Statuto, non sono rimesse specificamente ad altri organi di Legalex.

ART. 23

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e cinque supplenti, eletti ogni tre anni dall'Assemblea tra gli Associati aventi diritto al voto e con almeno quattro anni continuativi di anzianità di iscrizione a Legalex.

Qualora la scadenza del Collegio dei probiviri coincidesse con quella dei Consiglieri del Consiglio Direttivo il Collegio dei Probiviri sarebbe di diritto prorogato sino alla successiva assemblea ordinaria o straordinaria a scelta dell’Assemblea ovvero, in mancanza o in caso di disaccordo, del Consiglio Direttivo.

Il Collegio è presieduto dal membro effettivo prescelto dagli altri membri effettivi; in caso di incompatibilità del Presidente ne sarà nominato un altro dal Collegio formato con il primo supplente; nel caso di incompatibilità dell’intero Collegio i primi tre supplenti nomineranno al loro interno il Presidente per le incombenze loro demandate.

Nello svolgimento della sua attività è sempre costituito da tre membri. In caso di assenza, impedimento, incompatibilità, indisponibilità, astensione o ricusazione di uno o più membri effettivi subentrano in luogo degli stessi i membri supplenti, in ordine di anzianità di iscrizione all’Associazione e, in caso di parità, all'Albo professionale, in estremo subordine di voti ricevuti.

Ferme le competenze in prima istanza del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri è competente a risolvere tutte le controversie sorte nell'ambito di Legalex tra gli Associati o tra costoro e Legalex e suoi organi, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo, nonché le controversie promosse da Consiglieri o Probiviri ovvero nei loro confronti. In tali casi, prima di dare inizio al procedimento avanti il Collegio dei Probiviri, le controversie devono essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione avanti lo stesso Collegio, richiesto anche da uno solo degli Associati tra i quali pende la controversia oppure da uno solo degli Associati o degli organi di Legalex nelle controversie con questa o i suoi organi, o ancora da uno dei Consiglieri o Probiviri o dagli organi di Legalex nelle controversie tra costoro.

La richiesta deve essere proposta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec inviata al Presidente del Collegio dei Probiviri presso il suo indirizzo risultante dall'albo degli iscritti pubblicato sul sito web di Legalex. In caso di impugnazione di delibere assembleari o del Consiglio Direttivo, l'invio della richiesta di tentativo di conciliazione deve essere effettuato nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni e vale a interrompere il termine previsto rispettivamente dall'art. 18 e dall'art. 21 del presente Statuto.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, il Collegio dei Probiviri provvede a risolvere la controversia su richiesta formulata, anche da una sola delle parti contendenti, dagli Associati tra i quali la stessa è in corso oppure dagli Associati o dagli organi di Legalex nelle controversie con questa o i suoi organi o ancora dai Consiglieri o Probiviri interessati o dagli organi di Legalex nelle controversie tra costoro. A tal fine la richiesta deve essere presentata nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni, dalla data del verbale di chiusura negativa del tentativo di conciliazione o di comunicazione dello stesso alle parti assenti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec inviata entro lo stesso termine al Presidente del Collegio presso il suo indirizzo risultante dall'albo degli iscritti pubblicato sul sito web di Legalex.

Il Collegio dà quindi corso al procedimento nel rispetto del principio del contraddittorio e osservando, in quanto applicabili, le norme previste per l'arbitrato rituale dal codice di procedura civile italiano. Al termine del procedimento emette la decisione.

Il Collegio è inoltre organo di disciplina di secondo grado, competente a giudicare sull'osservanza da parte degli Associati degli obblighi di cui al presente Statuto ed all’eventuale

Regolamento interno: in detta veste decide quale organo di appello avverso la decisione di prima istanza presa dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri è altresì competente a decidere sui ricorsi degli Associati avverso i provvedimenti di decadenza, sospensione ed esclusione emessi dal Consiglio Direttivo. In tali casi, se la sospensione o l'esclusione sono state proposte dal Collegio dei Probiviri, i componenti del Collegio devono essere diversi da quelli del Collegio che ha chiesto la sospensione o l'esclusione.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono vincolanti tra le parti e sono immediatamente esecutive.

ART. 24

Il ricorso agli organi della Giustizia ordinaria o ad altra giurisdizione, nei casi in cui si controverta su questioni interne coinvolgenti Legalex e/o gli Associati comporta la decadenza di diritto dalla qualità di Associato di chi vi ricorra; stessa conseguenza subisce l’Associato che non ottemperi alle decisioni degli organi di Legalex divenute inoppugnabili.

Titolo VII - TERMINI

ART. 25

Tutti i termini previsti dal presente Statuto e dall’eventuale Regolamento (non eventuali termini a ritroso) che scadono di sabato o in giornata festiva sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Titolo VIII - SCIOGLIMENTO

ART. 26

Lo scioglimento di Legalex è deliberato dall’Assemblea straordinaria con la presenza, anche mediante delega, di almeno un quinto degli Associati aventi diritto al voto, presenti o rappresentati per delega, e con il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati aventi diritto al voto, presenti o rappresentati per delega. In tal caso l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più Liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Nell’Assemblea straordinaria per lo scioglimento di Legalex ogni Associato potrà ricevere deleghe senza limiti ma l’assemblea potrà deliberare solo con la presenza di persona di almeno tre Associati e col voto favorevole di almeno due degli Associati presenti personalmente.

Titolo IX - MODIFICA DELLO STATUTO

ART. 27

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo o se almeno un terzo degli Associati ordinari iscritti e aventi diritto al voto ne faccia richiesta, formulando con la stessa la relativa proposta.

Titolo X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 28

E’ incompatibile l’accesso e/o la permanenza in Legalex di coloro che abbiano assunto iniziative e/o tenuto comportamenti in concorrenza ovvero in contrasto con Legalex.

ART. 29

Il presente Statuto, come modificato dall’Assemblea Legalex in Firenze il giorno 1 maggio 2010 entra in vigore immediatamente, salvo il limite di deleghe che entrerà in vigore alla successiva assemblea.