PREAMBOLO
L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia.
Nell’esercizio della sua funzione, l’avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della
Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell’Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l’inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio.
Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori.
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
ART. 1 – Ambito di applicazione.
Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.
ART. 2 – Potestà disciplinare.
Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione.
ART. 3 – Volontarietà dell’azione.
La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva.
Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato.
Quando siano mossi vari addebiti nell’ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.
ART. 4 – Attività all’estero e attività in Italia dello straniero.
Nell’esercizio di attività professionali all’estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, l’avvocato italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del paese in cui viene svolta l’attività.
Del pari l’avvocato straniero, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.
ART. 5 – Doveri di probità, dignità e decoro.
L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.
I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
II. L’avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività forense, quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagine della classe forense.
III. L’avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento.
ART. 6 – Doveri di lealtà e correttezza.
L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.
I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.
ART. 7 – Dovere di fedeltà.
È dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale.
I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia consapevolmente atti contrari all’interesse del proprio assistito.
II. L’avvocato deve esercitare la sua attività anche nel rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso la collettività per la salvaguardia dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato e di ogni altro potere.
ART. 8 – Dovere di diligenza.
L’avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.
ART. 9 – Dovere di segretezza e riservatezza.
È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.
I. L’avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex-clienti, sia per l’attività giudiziale che per l’attività stragiudiziale.
II. La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga all’avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.
III. L’avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell’attività professionale.
IV. Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:
a. per lo svolgimento delle attività di difesa;
b. al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità;
c. al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito;
d. in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi dell’assistito.
In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.
ART. 10 – Dovere di indipendenza.
Nell’esercizio dell’attività professionale l’avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.
I. L’avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.
ART. 11– Dovere di difesa.
L’avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti.
I. L’avvocato che venga nominato difensore d’ufficio deve, quando ciò sia possibile, comunicare all’assistito che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il difensore d’ufficio deve essere retribuito a norma di legge.
II. Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attività di gratuito patrocinio o la richiesta all’assistito di un compenso per la prestazione di tale attività.
ART. 12 – Dovere di competenza.
L’avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.
I. L’avvocato deve comunicare all’assistito le circostanze impeditive alla prestazione dell’attività richiesta, valutando, per il caso di controversie di particolare impegno e complessità, l’opportunità della integrazione della difesa con altro collega.
II. L’accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell’incarico.
ART. 13 – Dovere di aggiornamento professionale.
E’ dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l’attività.
I. L’avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense.
II. E’ dovere deontologico dell’avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i
programmi formativi.
ART. 14 – Dovere di verità.
Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta
conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore.
I. L’avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In particolare, il difensore non può assumere a verbale né introdurre dichiarazioni di persone informate sui
fatti che sappia essere false.
II. L’avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei provvedimento richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto.
ART. 15 – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale.
L’avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.
ART. 16. - Dovere di evitare incompatibilità.
E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'albo, e, comunque nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell'ordine.
I. L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o comunque attività incompatibile con i doveri di indipendenza e di decoro della professione forense. (1)
II. Costituisce infrazione disciplinare l'avere richiesto l'iscrizione all'albo in pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.
(1) Canone così modificato dal CNF con la delibera del 15 luglio 2011. Testo precedente: "I.
L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione".
ART. 17. - Informazioni sull'attività professionale.
L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell’Ordine.
Quanto al contenuto, l’informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L’avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.
Quanto alla forma e alle modalità, l’informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione.
In ogni caso, l’informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.
I. Sono consentite, a fini non lucrativi, l’organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati.
II. E’ consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia
disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.
ART. 17 bis. - Mezzi di informazione consentiti.
- L’avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare: la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l’esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;
- il Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;
- la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l’indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato.
- il titolo professionale che consente all’avvocato straniero l’esercizio in Italia, o che consenta all’avvocato italiano l’esercizio all’estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie.
Può indicare: - i titoli accademici;
- i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
- l’abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
- i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente;
- le lingue conosciute;
- il logo dello studio;
- gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
- l’eventuale certificazione di qualità dello studio; l’avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell’Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l’indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato
L’avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione tempestiva al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso.
Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma.
Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l’indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.
ART. 18. - Rapporti con la stampa.
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.
I. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell’esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.
II. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all’avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze
stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente.
III. E’ consentito all’avvocato, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l’indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.
ART. 19. - Divieto di accaparramento di clientela
E’ vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro.
I. L’avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente.
II. Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.
III. E’ vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
IV. E’ altresì vietato all’avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare.
ART. 20 – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive.
Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell’attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati, delle controparti e dei terzi.
I. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l’infrazione della regola deontologica.
ART. 21 – Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti.
L’iscrizione all’albo costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l’utilizzo del relativo titolo.
I. Costituisce illecito disciplinare l’uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.
II. Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall’esercizio.
III. L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia docente universitario di materie giuridiche. In ogni caso dovrà specificare la qualifica, la materia di
insegnamento e la facoltà.
IV. L’iscritto nel registro dei praticanti avvocati può usare esclusivamente e per esteso il titolo di “praticante avvocato”, con l’eventuale indicazione di “abilitato al patrocinio” qualora
abbia conseguito tale abilitazione.
TITOLO II - RAPPORTI CON I COLLEGHI
ART. 22 – Rapporto di colleganza.
L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle sue richieste di informativa.
II. L’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, tranne che l’avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.
III. L’avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.
ART. 23 – Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo.
Nell’attività giudiziale l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza.
I. L’avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi.
II. L’avvocato deve opporsi a qualunque istanza, irrituale o ingiustificata, formulata nel processo dalle controparti che comporti pregiudizio per la parte assistita.
III. Il difensore che riceva l’incarico di fiducia dall’imputato è tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d’ufficio, il mandato ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve raccomandare alla parte di provvedere al pagamento di quanto è dovuto al difensore d’ufficio per l’attività professionale eventualmente già svolta.
IV. Nell’esercizio del mandato l’avvocato può collaborare con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell’interesse della parte assistita e nel rispetto della legge.
V. Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia processuale.
VI. L’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.
ART. 24 – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.
L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali.
I. Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.
II. Qualora il Consiglio dell’Ordine richieda all’iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell’interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell’iscritto costituisce illecito disciplinare.
III. L’avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell’Ordine deve adempiere l’incarico con diligenza, imparzialità e nell’interesse generale.
IV. Ai fini della tenuta degli albi, l’avvocato ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dell’Ordine di appartenenza ed eventualmente a quello competente per territorio, la costituzione di associazioni o società professionali e i successivi eventi modificativi, nonché l’apertura di studi principali, secondari e anche recapiti professionali.
ART. 25 – Rapporti con i collaboratori dello studio.
L’avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione all’apporto ricevuto.
ART. 26 – Rapporti con i praticanti.
L’avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire la proficuità della pratica forense al fine di consentire un’adeguata formazione.
I. L’avvocato deve fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all’apporto professionale ricevuto.
II. L’avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o di amicizia.
III. È responsabile disciplinarmente l’avvocato che dia incarico ai praticanti di svolgere attività difensiva non consentita.
ART. 27 – Obbligo di corrispondere con il collega.
L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale.
I. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale avversario.
II. Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa è assistita da un collega, senza informare quest’ultimo e
ottenerne il consenso.
ART. 28 – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.
Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.
I. E’ producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.
II. E’ producibile la corrispondenza dell’avvocato che assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste.
III. L’avvocato non deve consegnare all’assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.
ART. 29 – Notizie riguardanti il collega
L’esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudizio e che l’uso di tali notizie sia necessario alla tutela di un diritto.
I. L’avvocato deve astenersi dall’esprimere apprezzamenti denigratori sull’attività professionale di un collega.
ART. 30 – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.
L’avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato, anche postergando il proprio credito, per ottenere l’adempimento.
ART. 31 – Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa.
L’avvocato è tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente. Quest’ultimo, del pari, è tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni dettagliate sull’attività svolta e da svolgere.
I. L’elezione di domicilio presso altro collega deve essere preventivamente comunicata e consentita.
II. È fatto divieto all’avvocato corrispondente di definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l’incarico.
III. L’avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l’incarico.
ART. 32 – Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega.
L’avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l’impugnazione sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti.
ART. 33 – Sostituzione del collega nell’attività di difesa.
Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca dell’incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l’attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni
svolte.
I. L’avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel mandato avvenga senza danni per l’assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi per facilitargli la
prosecuzione della difesa.
ART. 34 – Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati.
Salvo che il fatto integri un’autonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti.
I. Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente responsabile soltanto l’avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.
TITOLO III - RAPPORTI CON LA PARTE ASSISTITA
ART. 35 – Rapporto di fiducia.
Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia.
I. L’incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l’interesse della parte assistita ovvero
anche un proprio interesse, l’incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte assistita.
II. L’avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l’assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto nell’art. 45.
ART. 36 – Autonomia del rapporto.
L’avvocato ha l’obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell’osservanza della legge e dei principi deontologici. L’avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità.
I. L’avvocato, prima di accettare l’incarico, deve accertare l’identità del cliente e dell’eventuale suo rappresentante.
II. In ogni caso, nel rispetto dei doveri professionali anche per quanto attiene al segreto, l’avvocato deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili a un cliente esattamente individuato.
III. L’avvocato deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita.
ART. 37 – Conflitto di interessi.
L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.
I. Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l’espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico.
II. L’obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale
o che esercitino negli stessi locali.
ART. 38 – Inadempimento al mandato.
Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.
I. Il difensore d’ufficio deve assolvere l’incarico con diligenza e sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali deve darne tempestiva e motivata comunicazione all’autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega, il quale, ove accetti, è responsabile dell’adempimento dell’incarico.
ART. 39 – Astensione dalle udienze.
L’avvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi forensi in conformità con le disposizioni del codice di autoregolamentazione e delle norme in vigore.
I. L’avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti.
II. Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze. L’avvocato che aderisca all’astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività, così come l’avvocato che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali.
ART. 40 – Obbligo di informazione.
L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le
iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L’avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l’assistito ne faccia richiesta.
I. Se richiesto, è obbligo dell’avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo.
II. E’ obbligo dell’avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso di trattazione.
III. Il difensore ha l’obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell’esercizio del mandato se utile all’interesse di questi.
ART. 41 – Gestione di denaro altrui.
L’avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha l’obbligo di renderne sollecitamente conto.
I. Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita.
II. In caso di deposito fiduciario l’avvocato è obbligato a richiedere istruzioni scritte e ad attenervisi.
ART. 42 – Restituzione di documenti.
L’avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta.
I. L’avvocato può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l’avvenuto pagamento.
ART. 43 – Richiesta di pagamento.
Durante lo svolgimento del rapporto professionale l’avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni professionali, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per lo svolgimento dell’incarico.
I. L’avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte.
II. L’avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all’attività svolta.
III. L’avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.
IV. L’avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o all’adempimento di prestazioni professionali il versamento alla parte assistita delle somme riscosse per conto
di questa.
ART. 44. – Compensazione.
L’avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita.
I. In ogni altro caso, l’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa.
ART. 45 – Accordi sulla definizione del compenso.
E’ consentito all’avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell’articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all’attività svolta, fermo il principio disposto dall’art 2233 del Codice civile.
ART. 46 – Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso.
L’avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato.
ART. 47 – Rinuncia al mandato.
L’avvocato ha diritto di rinunciare al mandato.
I. In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è necessario fare per non
pregiudicare la difesa.
II. Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge l’avvocato non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.
III. In caso di irreperibilità, l’avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all’indirizzo anagrafico e all’ultimo domicilio conosciuto.
Con l’adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l’avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che l’assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione.
TITOLO IV - RAPPORTO CON LA CONTROPARTE, I MAGISTRATI E I TERZI
ART. 48. - Minaccia di azioni alla controparte.
L’intimazione fatta dall’avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita quando tenda a rendere avvertita la controparte delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie.
I. Qualora ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, prima di iniziare un giudizio, l’avvocato deve precisarle che può essere accompagnata da un legale
di fiducia.
II. L’addebito alla controparte di competenze e spese per l’attività prestata in sede stragiudiziale è ammesso, purché la richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio
assistito.
ART. 49 – Pluralità di azioni nei confronti della controparte.
L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.
ART. 50 – Richiesta di compenso professionale alla controparte.
È vietato richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione, con l’accordo del proprio assistito, e in ogni altro caso previsto dalla legge.
I. In particolare è consentito all’avvocato chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta transazione giudiziale e di inadempimento del proprio cliente.
ART. 51 – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.
L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza. In ogni caso è fatto divieto all’avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale già esaurito.
I. L’avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la propria assistenza in controversie
successive tra i medesimi.
ART. 52 – Rapporti con i testimoni.
L’avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto dei procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.
I. Resta ferma la facoltà di investigazione difensiva nei modi e termini previsti dal codice di procedura penale, e nel rispetto delle disposizioni che seguono.
1. Il difensore di fiducia e il difensore d’ufficio sono tenuti ugualmente al rispetto delle disposizioni previste nello svolgimento delle investigazioni difensive.
2. In particolare il difensore ha il dovere di valutare la necessità o l’opportunità di svolgere investigazioni difensive in relazione alle esigenze e agli obiettivi della difesa in favore del proprio assistito.
3. La scelta sull’oggetto, sui modi e sulle forme delle investigazioni nonché sulla utilizzazione dei risultati compete al difensore.
4. Quando si avvale di sostituti, collaboratori di studio, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, il difensore può fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento dell’incarico, anche nella ipotesi di intervenuta segretazione degli atti, raccomandando il vincolo del segreto e l’obbligo di comunicare i risultati esclusivamente al difensore.
5. Il difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell’interesse del proprio assistito.
6. Il difensore ha altresì l’obbligo di conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo ritenuto necessario o
utile per l’esercizio della difesa.
7. È fatto divieto al difensore e ai vari soggetti interessati di corrispondere compensi o indennità sotto qualsiasi forma alle persone interpellate ai fini delle investigazioni
difensive, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle spese documentate.
8. Il difensore deve informare le persone interpellate ai fini delle investigazioni della propria qualità, senza obbligo di rivelare il nome dell’assistito.
9. Il difensore deve inoltre informare le persone interpellate che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate ad una audizione davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un esame testimoniale davanti al giudice, ove saranno tenute a rispondere anche alle domande del difensore.
10. Il difensore deve altresì informare le persone sottoposte a indagine o imputate nello stesso procedimento o in altro procedimento connesso o collegato che, se si avvarranno
della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate a rendere esame davanti al giudice in incidente probatorio.
11. Il difensore, quando intende compiere un accesso in un luogo privato, deve richiedere il consenso di chi ne abbia la disponibilità, informandolo della propria qualità e della
natura dell’atto da compiere, nonché della possibilità che, ove non sia prestato il consenso, l’atto sia autorizzato dal giudice.
12. Per conferire, chiedere dichiarazioni scritte o assumere informazioni dalla persona offesa dal reato il difensore procede con invito scritto, previo avviso al legale della stessa persona offesa, ove ne sia conosciuta l’esistenza. Se non risulta assistita, nell’invito è indicata l’opportunità che comunque un legale sia consultato e intervenga all’atto. Nel caso di persona minore, l’invito è comunicato anche a chi esercita la potestà dei genitori, con facoltà di intervenire all’atto.
13. Il difensore, anche quando non redige un verbale, deve documentare lo stato dei luoghi e delle cose, procurando che nulla sia mutato, alterato o disperso.
14. Il difensore ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni fissate dalla legge e deve comunque porre in essere le cautele idonee ad assicurare la genuinità delle dichiarazioni.
15. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte. Quando è disposta la riproduzione anche fonografica le informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva.
16. Il difensore non è tenuto a rilasciare copia del verbale alla persona che ha reso informazioni né al suo difensore.
ART. 53 – Rapporti con i magistrati.
I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni.
I. Salvo casi particolari, l’avvocato non può discutere del giudizio civile in corso con il giudice incaricato del processo senza la presenza del legale avversario.
II. L’avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla incompatibilità.
III. L’avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di familiarità o di confidenza con i magistrati per ottenere favori e preferenze. In ogni caso deve evitare di sottolineare la natura di tali rapporti nell’esercizio del suo ministero, nei confronti o alla presenza di terze persone.
ART. 54. - Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici.(1)
L’avvocato deve ispirare il proprio rapporto con gli arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici a correttezza e lealtà nel rispetto delle reciproche funzioni.
(1) Articolo così modificato dal CNF con la delibera del 15 luglio 2011. Versione precedente:
"ART. 54. - Rapporti con arbitri e consulenti tecnici.
L’avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni".
ART. 55 – Arbitrato.
L’avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro è tenuto ad improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e a vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
I. L’avvocato non può assumere la funzione di arbitro quando abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti né, comunque, se ricorre una delle ipotesi di cui all’art. 815, primo comma, del codice di procedura civile. (1)
II. L’avvocato non può accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso l’avvocato deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all’espletamento dell’incarico. (2)
III. L’avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo. Egli inoltre:
– ha il dovere di mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;
– non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;
– non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.
IV. L’avvocato che ha svolto l’incarico di arbitro non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
b) se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.
Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.
(1) Canone così modificato dal CNF con delibera del 16 dicembre 2011. Testo precedente: “I. L’avvocato non può assumere la funzione di arbitro quando abbia in corso rapporti professionali con una delle parti.”
(2) Canone così modificato dal CNF con delibera del 16 dicembre 2011. Testo precedente: “II. L’avvocato non può accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso l’avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all’espletamento dell’incarico”.
ART. 55 bis – Mediazione (1)
L’avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione, nei limiti
in cui dette previsioni non contrastino con quelle del presente codice.
I. L’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.
II. Non può assumere la funzione di mediatore l’avvocato:
a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;
b) quando una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 815, primo comma, del codice di procedura civile.
III. L’avvocato che ha svolto l’incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
b) se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.
Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.
IV. E’ fatto divieto all’avvocato consentire che l’organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, presso il suo studio o che quest’ultimo abbia sede presso l’organismo di
mediazione.
(1) Articolo inserito dal CNF con delibera del 15 luglio 2011.
ART. 56 – Rapporti con i terzi.
L’avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti del personale ausiliario di giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte le persone in genere con cui venga in contatto nell’esercizio della professione.
I. Anche al di fuori dell’esercizio della professione l’avvocato ha il dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità di adempiere i doveri professionali e nella dignità della professione.
ART. 57 – Elezioni forensi.
L’avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi dell’Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.
I. E’ vietata ogni forma di propaganda elettorale o di iniziativa nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto.
II. Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola affissione delle liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni di voto.
ART. 58 – La testimonianza dell’avvocato.
Per quanto possibile, l’avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto.
I. L’avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.
II. Qualora l’avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo.
ART. 59 – Obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
L’avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
I. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia
dei terzi nella capacità dell’avvocato di rispettare i propri doveri professionali.
TITOLO V - DISPOSIZIONE FINALE
ART. 60. - Norma di chiusura.
Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi.' />
STATUTO "LEGALEX"
Atti Pubblici Forlì 18.12.1985 n. 4117, Trieste 21.09.2001 n. 10915, Firenze 1 maggio 2010 n. 7526 e Lecce 3 maggio 2014 n. 3784'
DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA
ART. 1
E' costituita l'Associazione denominata "Lega del Corrispondente Legale" - ovvero in sigla " Legalex".
Essa non ha fini di lucro né interessi politici, religiosi o sindacali.
ART. 2
La sede di Legalex è presso il suo Presidente pro tempore, attualmente in Verona, via Andrea Doria n. 30.
Con delibera dell'Assemblea degli Associati la sede legale può essere diversamente stabilita nell'ambito del territorio nazionale.
L'Assemblea può istituire sedi secondarie e succursali in Italia e all'estero nelle forme e con i poteri che riterrà più opportuni allo sviluppo dell'attività associativa.
ART. 3
La durata di Legalex è illimitata.
Essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati ai sensi dell'art. 26 dello presente Statuto.
ART. 4
Legalex è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
L'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo approva, se ritenuto necessario, con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti o rappresentati per delega in Assemblea e che rappresentino almeno un terzo degli iscritti, un eventuale Regolamento interno, il quale disciplinerà in armonia con il presente Statuto gli aspetti ulteriori dell'organizzazione e attività dell'Associazione
Titolo II - SCOPO E OGGETTO DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 5
Legalex ha lo scopo di agevolare, esclusa ogni forma di impresa, l'attività professionale degli Associati sia in Italia sia all’estero.
Per il perseguimento del proprio scopo può, in generale:
1. promuovere e favorire la collaborazione professionale e l’incontro sociale degli Associati in tutte le sue forme;
2. sostenere la qualificazione professionale degli Associati, anche organizzando o favorendo la partecipazione a convegni, conferenze, corsi e manifestazioni;
3. fornire servizi per gli studi legali degli Associati, sia nell’ambito della documentazione giuridica, dottrinale e giurisprudenziale, sia nell’ambito dei mezzi e delle strutture atti a favorire l’attività professionale;
4. adottare ogni iniziativa utile per pubblicizzare l’attività dell’Associazione e diffondere la conoscenza del network e del marchio “Legalex”;
5. stipulare convenzioni con enti, società e soggetti terzi nazionali e internazionali, aventi ad oggetto l’attività professionale degli Associati.
ART. 6
Per ogni iniziativa economica Legalex non potrà esorbitare dal suo patrimonio disponibile.
Per il perseguimento del proprio scopo Legalex potrà compiere tutte le operazioni finanziarie e bancarie sia mobiliari sia immobiliari, esclusi avalli, fideiussioni, ipoteche, pegni e altre garanzie reali e personali a favore degli associati e/o di terzi.
Allo stesso fine Legalex ha facoltà di chiedere e/o accettare sovvenzioni, finanziamenti, sponsorizzazioni da soggetti pubblici e privati, incassando tramite il proprio legale rappresentante le relative somme.
Legalex non potrà in alcun caso assumere oneri, impegni e/o vincoli o rischi economici, professionali e/o di qualsiasi genere a carico degli Associati, fermi quelli statutari espressamente previsti.
Titolo III - PATRIMONIO E MARCHIO
ART. 7
Il patrimonio di Legalex è costituito dal marchio registrato e dal capitale derivante dagli introiti per le quote di iscrizione dei nuovi aderenti e quelle associative ordinarie o straordinarie deliberate dall’Assemblea, al netto delle spese sostenute e debiti.
Eventuali altre acquisizioni di beni mobili e/o immobili ovvero vantaggi o benefici potranno essere accettati provvisoriamente dal Consiglio sub condicione dell’approvazione da parte dell’Assemblea immediatamente successiva.
ART. 8
Il patrimonio di Legalex è destinato in via esclusiva a sostenere le attività finalizzate al perseguimento degli scopi di Legalex.
E' vietato distribuire o attribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, beni nonché fondi, riserve, capitali, comunque il patrimonio o parti dello stesso durante la vita dell'Associazione.
ART. 9
Il marchio registrato “Legalex” – nome e forma - è di proprietà di Legalex.
Lo stesso è utilizzato dagli Associati nella loro corrispondenza e in tutti i modi di espressione nello svolgimento della loro attività professionale.
E’ escluso il trasferimento e/o la cessione del marchio a qualsiasi titolo.
Titolo IV - ESERCIZIO FINANZIARIO
ART. 10
L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio viene predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo, che vanno presentati alla prima Assemblea degli Associati del nuovo esercizio, da tenersi orientativamente nel mese di maggio, per l'approvazione.
Gli stessi devono essere depositati presso la Segreteria di Legalex e pubblicati sul sito web di Legalex, nella parte riservata agli Associati, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, per poter essere consultati da ogni Associato.
I bilanci approvati devono rimanere depositati e conservati presso la Segreteria dell'Associazione fino all’approvazione del successivo bilancio consuntivo e sono liberamente consultabili dagli Associati.
Titolo V - ASSOCIATI
ART. 11
Legalex è costituita dagli Associati.
Possono rivestire la qualifica di Associati ordinari coloro che sono iscritti all’Ordine degli Avvocati in Italia.
Essi godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
Possono essere iscritti in una speciale sezione denominata “Legalex all'estero” gli Avvocati residenti ed esercenti l'attività professionale di Avvocato in paese estero.
Gli Associati esteri assumono gli stessi impegni professionali degli Associati italiani, ma sono esonerati dal pagamento della quota di ingresso e da quella associativa; essi possono partecipare alle assemblee, non alle votazioni.
ART. 12
Possono inoltre far parte di Legalex, con la qualifica di Associato onorario, gli Associati che, in caso di cancellazione volontaria dall'albo professionale, non quale effetto anche indiretto di procedimento disciplinare o sanzione, abbiano manifestato l’intenzione ed assunto l’impegno di continuare a prestare la loro collaborazione per le attività di Legalex.
L’Associato onorario è esonerato dal pagamento della quota di ingresso e da quella associativa; egli ha diritto di partecipare alle Assemblee degli Associati, senza diritto di elettorato attivo e passivo; egli ha i doveri di ogni Associato.
Il Consiglio Direttivo può decidere di fare partecipare alle riunioni l’Associato onorario, per fruire della sua competenza, esperienza e collaborazione.
ART. 13
L'iscrizione dei nuovi Associati è deliberata dal Consiglio Direttivo, dietro presentazione di un Associato, su domanda scritta del richiedente, che dichiari di avere preso visione dello Statuto e dell’eventuale altra normativa interna e si impegni espressamente a rispettarli.
Potranno essere ammessi a far parte di Legalex non più di quattro professionisti per ogni Circoscrizione di Tribunale, comprensivo di eventuale Sezione distaccata dello stesso ed Uffici del Giudice di Pace, sentito anche il parere, non vincolante, degli altri iscritti nella stessa circoscrizione.
Ogni iscritto può precisare le materie che abitualmente tratta.
L’iscrizione di Colleghi esercenti in Stato estero avverrà applicando per analogia le norme regolanti l’iscrizione degli Associati italiani.
ART. 14
Tutti gli Associati sono tenuti a osservare il presente Statuto e le deliberazioni degli organi dell'Associazione ed hanno l’obbligo di mantenere fra loro uno spirito di amicizia e di cordialità che deve essere presente in tutti i rapporti fra loro intercorrenti.
Tutti gli Associati sono tenuti a cooperare al raggiungimento dello scopo sociale e ad astenersi da ogni attività che sia in concorrenza, in contrasto ovvero interferisca con gli interessi dell'Associazione.
Gli Associati, esclusi gli Associati esteri e gli Associati onorari, sono tenuti a corrispondere puntualmente la quota di iscrizione e le quote annuali fissate dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Tutte le controversie tra Associati e tra questi e Legalex o i suoi organi sono decise, con esclusione di ogni altra giurisdizione, dal Consiglio Direttivo in prima istanza e, in via definitiva, dal Collegio dei Probiviri, secondo quanto previsto dal presente Statuto.
Qualora anche solo un Consigliere fosse coinvolto nella controversia, la decisione spetterebbe al Collegio dei Probiviri e, in seconda istanza, al Collegio dei Probiviri in diversa composizione.
ART. 15
Tutti gli Associati sono professionalmente impegnati a:
- effettuare gratuitamente visure, ricerche presso Uffici pubblici e privati, raccogliere informazioni, chiedere il rilascio di certificati, controllare posizioni esecutive ed estrarre copie libere di atti e documenti, salvo il rimborso delle sole spese vive;
- inviare all'Associato corrispondente la documentazione relativa alle singole pratiche, con gli acconti sulle competenze stabiliti dall’Assemblea, “tariffario”;
- svolgere l'incarico, nei procedimenti per ingiunzione e, se non richiesto diversamente, fino all'apposizione della formula esecutiva e restituire poi gli atti e documenti all'Associato dominus;
- procedere, al termine delle singole pratiche, al conteggio delle competenze spettanti all'Associato corrispondente nel seguente modo:
1. il corrispondente provvede a sottoporre all'Associato dominus il conteggio delle proprie spese e competenze per l'attività effettivamente svolta, inviandogli una nota provvisoria suddivisa per anticipazioni escluse iva art. 15, spese soggette, diritti ed onorari;
2. in ogni caso per le pratiche, per le quali nel tariffario deliberato dall’Assemblea sia previsto un importo a saldo, il conteggio non potrà superare l'importo così previamente stabilito;
3. per le altre pratiche, per le quali nel tariffario anzidetto non sia previsto un importo a saldo, il conteggio comprenderà i diritti e gli onorari per l'attività effettivamente svolta e questi ultimi nella misura di un quarto del massimo tariffario;
4. nelle pratiche stragiudiziali, anche di assistenza legale, l'Associato dominus concorderà preventivamente di volta in volta con l'Associato corrispondente la ripartizione delle competenze: in mancanza, il conteggio dell'Associato corrispondente comprenderà i diritti e gli onorari per l'attività effettivamente svolta e questi ultimi nella misura di un quarto del massimo tariffario;
5. in questi ultimi due casi, laddove non fosse stato possibile raggiungere un risultato utile per il cliente e, mancando la previsione nel tariffario, l'Associato corrispondente determinerà l'onorario, tenendo presenti i minimi di tariffa, fermo il resto e salvi espressi accordi con l'Associato dominus;
6. in ogni caso andranno sempre aggiunte le spese imponibili, il rimborso forfettario ex art. 14 Tariffa Professionale e gli accessori di legge;
7. sono salvi in ogni caso accordi diversi previamente convenuti di volta in volta, anche per serie di pratiche, tra Associato dominus e Associato corrispondente: anche in tal caso tuttavia si applica, ove non diversamente pattuito, quanto previsto sopra.
L'Associato dominus ha facoltà di estendere il mandato all'Associato corrispondente. In tal caso continuano ad applicarsi gli stessi criteri di conteggio delle competenze spettanti all'Associato corrispondente previsti sopra.
ART. 16
La qualità di Associato si perde:
- per recesso;
- per decadenza;
- per esclusione.
Il recesso deve essere comunicato dall'Associato con dichiarazione scritta inviata mediante raccomandata o pec al Consiglio Direttivo presso la sede di Legalex.
Il recesso ha effetto dalla presa d'atto della dichiarazione da parte del Consiglio Direttivo.
L'Associato ordinario, in caso di recesso, oltre a quanto sopra, deve in pari tempo dare comunicazione scritta del recesso agli altri Associati con i quali siano in corso rapporti professionali.
L'Associato che comunichi il recesso è tenuto al pagamento di tutte le quote associative scadute, compresa quella relativa all’anno in corso.
La decadenza si verifica di diritto per la perdita dei requisiti necessari per l’appartenenza a Legalex.
La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo.
L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, anche su proposta del Collegio dei Probiviri, per indegnità e/o in caso di grave violazione o inadempienza agli obblighi previsti a carico degli Associati.
Costituisce comunque causa di esclusione la morosità dell'Associato nel versamento della quota associativa annuale e l'assenza ingiustificata dall'Assemblea annuale per tre anni consecutivi: a tal fine, il rilascio da parte dell'Associato di delega a partecipare all'Assemblea non costituisce assenza.
La decadenza e l'esclusione sono dichiarate con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo.
Il provvedimento è comunicato dal Presidente all'Associato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec o notifica.
Contro il provvedimento l'Associato può proporre opposizione al Collegio dei Probiviri, in composizione diversa da quella che ne avesse chiesto l’esclusione.
L’opposizione deve avvenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione.
Dalla data del provvedimento di decadenza e/o di esclusione l'Associato è temporaneamente sospeso da ogni attività all'interno dell'Associazione.
La decadenza e l'esclusione hanno effetto dalla data in cui il relativo provvedimento del Consiglio Direttivo diviene definitivo, perché non più impugnabile.
I provvedimenti di presa d'atto del recesso, dichiarativi di decadenza e di esclusione emessi dal Consiglio Direttivo sono depositati presso la Segreteria dell'Associazione e pubblicati sul sito web dell'Associazione, nella parte privata, entro quindici giorni dalla data della loro emissione.
Titolo VI - ORGANI DI LEGALEX
ART. 17
Gli organi di Legalex sono:
- l'Assemblea degli Associati;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri.
ART. 18
Le cariche di membro del Consiglio Direttivo e di componente del Collegio dei Probiviri sono incompatibili tra loro.
Gli Associati che risultino eletti a più cariche devono optare per una di esse entro otto giorni dalla conoscenza dell’ultima, pena la decadenza da tutte, ancorché non contestuali.
Al loro posto subentrano gli Associati che seguono nell'ordine della graduatoria dei voti ricevuti.
ART. 19
L'Assemblea degli Associati è l’Organo sovrano di Legalex.
L'Assemblea è convocata dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per la riunione, per deliberare sull’ordine del giorno predisposto dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente di Legalex ovvero, in caso di suo impedimento, dalla persona indicata dal Consiglio Direttivo; il Presidente nomina un Segretario e, all’occorrenza, due Scrutatori.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti o rappresentati per delega almeno un terzo degli Associati con diritto di voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno il 10% degli Associati con diritto di voto, presenti personalmente o per delega, con arrotondamento per difetto.
L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
Possono esprimere il loro voto in Assemblea, presenti o rappresentati per delega, solo gli Associati con diritto al voto in regola con il versamento delle quote associative, compresa quelle dell’anno in corso.
Ogni Associato con diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta da altro Associato. Non sono ammesse più di tre deleghe per Associato, salvo quanto previsto all’art. 26.
Le votazioni dell'Assemblea sono effettuate per alzata di mano, salvo quelle per l'elezione dei Consiglieri e dei Probiviri e per l'eventuale azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo o dei Probiviri, che vengono effettuate a scrutinio segreto.
Gli Associati astenuti non vengono computati ai fini del calcolo delle maggioranze deliberative.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e, per le Assemblee straordinarie, da verbale redatto con l'intervento di un Notaio.
Le deliberazioni sono verbalizzate nel libro delle Assemblee di Legalex, che è conservato dal Presidente e liberamente consultabile da tutti gli Associati presso la Segreteria di Legalex.
Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità della legge e del presente Statuto vincolano tutti gli Associati, ancorché assenti o dissenzienti.
Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni vanno proposte al Consiglio Direttivo e devono essere presentate nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla loro conoscenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec inviata entro lo stesso termine al Presidente del Consiglio Direttivo presso il suo indirizzo risultante dall'albo degli iscritti pubblicato sul sito web dell'Associazione.
Le Assemblee sono ordinarie e/o straordinarie in relazione alla natura degli argomenti da trattare.
La stessa Assemblea, quindi, può essere sia ordinaria sia straordinaria.
L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate ai sensi di legge e dallo Statuto ed in particolare:
- approva il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- elegge i componenti del Collegio dei Probiviri;
- delibera sull'eventuale azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo e dei Probiviri;
- approva un Regolamento interno come indicato all’art. 4 del presente Statuto;
- costituisce eventuali Commissioni su proposta del Consiglio Direttivo;
- stabilisce l'importo della quota di iscrizione e delle quote associative annuali, nonché di eventuali quote straordinarie;
- definisce il “tariffario” per le prestazioni degli Associati e le modalità di redazione delle note provvisorie da parte degli stessi.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto di Legalex.
Annualmente l'Assemblea ordinaria indica il luogo e la data approssimativi della successiva riunione annuale.
L'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto al voto e votanti.
L'Assemblea straordinaria delibera:
- sulle modifiche dello Statuto di Legalex;
- sullo scioglimento di Legalex, sulla conseguente nomina del o dei Liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio;
- su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.
L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera validamente a maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto al voto e votanti, presenti o rappresentati per delega. In seconda convocazione delibera validamente a maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto al voto e votanti, presenti o rappresentati per delega, e rappresentanti almeno 3/10 (tre decimi) degli Associati iscritti e aventi diritto al voto. Nel calcolo delle maggioranze non si tiene conto degli astenuti e le percentuali si arrotondano per difetto. Sono fatte salve le diverse maggioranze stabilite dall’art. 26.
ART. 20
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
Il Presidente, d’intesa con il Consiglio Direttivo, dirige l’attività di Legalex e ne è il legale rappresentante.
ART. 21
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, eletti dall’Assemblea tra gli Associati.
Qualora il numero degli Associati ordinari superasse i 250, i consiglieri aumenterebbero di due ogni cento associati in più o frazione, a decorrere dal primo rinnovo delle cariche successivo all’incremento degli Associati.
Esso dura in carica tre anni.
Elegge al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente, il quale sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente a svolgere le proprie funzioni.
Qualora, per qualsiasi motivo venisse a mancare il Presidente, il Consiglio Direttivo provvederebbe a nominare tra i propri componenti un nuovo Presidente.
Qualora, venisse a mancare per qualsiasi causa uno o più Consiglieri, succederebbero di diritto nello stesso numero gli Associati risultati primi dei non eletti.
Qualora venisse a mancare contemporaneamente per qualsiasi causa la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderebbe decaduto e il Presidente provvederebbe a convocare entro trenta giorni l'Assemblea ordinaria per il rinnovo dell'intero organo.
In tal caso i Consiglieri rimasti, oltre a nominare il nuovo Presidente se venuto anch'egli a mancare e a convocare l'Assemblea ordinaria, curerebbero solo gli affari correnti fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
Ove fosse rimasto un solo Consigliere, questi provvederebbe alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio e a curare i soli affari correnti fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri (nel Consiglio di cinque, ovvero tre su sette o più Consiglieri), con l'indicazione degli oggetti da trattare. In caso di assenza o impedimento del Presidente vi provvede il Vice Presidente.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di scelte plurime prevarrà quella con più voti, a prescindere dalla maggioranza. I Consiglieri astenuti non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza necessaria per la validità delle deliberazioni.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate nel libro delle adunanze del Consiglio Direttivo, che è conservato dal Presidente, e sono liberamente consultabili da tutti gli
Associati presso la Segreteria dell'Associazione.
Le eventuali impugnazioni di dette deliberazioni vanno proposte al Collegio dei Probiviri nel termine perentorio di trenta giorni mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o pec inviata entro lo stesso termine al Presidente del Collegio presso il suo indirizzo risultante dall'albo degli iscritti pubblicato sul sito web di Legalex.
ART. 22
Il Consiglio Direttivo può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultino dalla legge e dal presente Statuto.
Esso, tra l'altro:
a) delibera sulle domande di ammissione di nuovi Associati;
b) redigere il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell’Assemblea;
c) delibera la convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie;
d) redige un eventuale Regolamento interno e successive modifiche, comunque da sottoporre all’approvazione dell'Assemblea come previsto agli Artt. 4 e 19 del presente Statuto;
e) esegue le deliberazioni delle Assemblee;
f) delibera la partecipazione di Legalex a manifestazioni e iniziative utili a promuovere l'attività professionale degli Associati;
g) esamina e decide le questioni sottoposte dagli Associati e/o dal Collegio dei Probiviri;
h) adotta ed esegue i provvedimenti di decadenza o esclusione degli Associati;
i) esclude in via provvisoria da Legalex gli Associati, con delibera insindacabile adottata a maggioranza, salvo il giudizio di cui all’art 23;
l) delibera sulle richieste di sospensione o esclusione degli Associati proposte dal Collegio dei Probiviri;
m) provvede a quanto demandatogli dal presente Statuto ovvero a tutte quelle attività che, ai sensi di legge e del presente Statuto, non sono rimesse specificamente ad altri organi di Legalex.
ART. 23
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e cinque supplenti, eletti ogni tre anni dall'Assemblea tra gli Associati aventi diritto al voto e con almeno quattro anni continuativi di anzianità di iscrizione a Legalex.
Qualora la scadenza del Collegio dei probiviri coincidesse con quella dei Consiglieri del Consiglio Direttivo il Collegio dei Probiviri sarebbe di diritto prorogato sino alla successiva assemblea ordinaria o straordinaria a scelta dell’Assemblea ovvero, in mancanza o in caso di disaccordo, del Consiglio Direttivo.
Il Collegio è presieduto dal membro effettivo prescelto dagli altri membri effettivi; in caso di incompatibilità del Presidente ne sarà nominato un altro dal Collegio formato con il primo supplente; nel caso di incompatibilità dell’intero Collegio i primi tre supplenti nomineranno al loro interno il Presidente per le incombenze loro demandate.
Nello svolgimento della sua attività è sempre costituito da tre membri. In caso di assenza, impedimento, incompatibilità, indisponibilità, astensione o ricusazione di uno o più membri effettivi subentrano in luogo degli stessi i membri supplenti, in ordine di anzianità di iscrizione all’Associazione e, in caso di parità, all'Albo professionale, in estremo subordine di voti ricevuti.
Ferme le competenze in prima istanza del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri è competente a risolvere tutte le controversie sorte nell'ambito di Legalex tra gli Associati o tra costoro e Legalex e suoi organi, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo, nonché le controversie promosse da Consiglieri o Probiviri ovvero nei loro confronti. In tali casi, prima di dare inizio al procedimento avanti il Collegio dei Probiviri, le controversie devono essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione avanti lo stesso Collegio, richiesto anche da uno solo degli Associati tra i quali pende la controversia oppure da uno solo degli Associati o degli organi di Legalex nelle controversie con questa o i suoi organi, o ancora da uno dei Consiglieri o Probiviri o dagli organi di Legalex nelle controversie tra costoro.
La richiesta deve essere proposta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec inviata al Presidente del Collegio dei Probiviri presso il suo indirizzo risultante dall'albo degli iscritti pubblicato sul sito web di Legalex. In caso di impugnazione di delibere assembleari o del Consiglio Direttivo, l'invio della richiesta di tentativo di conciliazione deve essere effettuato nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni e vale a interrompere il termine previsto rispettivamente dall'art. 18 e dall'art. 21 del presente Statuto.
In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, il Collegio dei Probiviri provvede a risolvere la controversia su richiesta formulata, anche da una sola delle parti contendenti, dagli Associati tra i quali la stessa è in corso oppure dagli Associati o dagli organi di Legalex nelle controversie con questa o i suoi organi o ancora dai Consiglieri o Probiviri interessati o dagli organi di Legalex nelle controversie tra costoro. A tal fine la richiesta deve essere presentata nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni, dalla data del verbale di chiusura negativa del tentativo di conciliazione o di comunicazione dello stesso alle parti assenti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec inviata entro lo stesso termine al Presidente del Collegio presso il suo indirizzo risultante dall'albo degli iscritti pubblicato sul sito web di Legalex.
Il Collegio dà quindi corso al procedimento nel rispetto del principio del contraddittorio e osservando, in quanto applicabili, le norme previste per l'arbitrato rituale dal codice di procedura civile italiano. Al termine del procedimento emette la decisione.
Il Collegio è inoltre organo di disciplina di secondo grado, competente a giudicare sull'osservanza da parte degli Associati degli obblighi di cui al presente Statuto ed all’eventuale
Regolamento interno: in detta veste decide quale organo di appello avverso la decisione di prima istanza presa dal Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri è altresì competente a decidere sui ricorsi degli Associati avverso i provvedimenti di decadenza, sospensione ed esclusione emessi dal Consiglio Direttivo. In tali casi, se la sospensione o l'esclusione sono state proposte dal Collegio dei Probiviri, i componenti del Collegio devono essere diversi da quelli del Collegio che ha chiesto la sospensione o l'esclusione.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono vincolanti tra le parti e sono immediatamente esecutive.
ART. 24
Il ricorso agli organi della Giustizia ordinaria o ad altra giurisdizione, nei casi in cui si controverta su questioni interne coinvolgenti Legalex e/o gli Associati comporta la decadenza di diritto dalla qualità di Associato di chi vi ricorra; stessa conseguenza subisce l’Associato che non ottemperi alle decisioni degli organi di Legalex divenute inoppugnabili.
Titolo VII - TERMINI
ART. 25
Tutti i termini previsti dal presente Statuto e dall’eventuale Regolamento (non eventuali termini a ritroso) che scadono di sabato o in giornata festiva sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Titolo VIII - SCIOGLIMENTO
ART. 26
Lo scioglimento di Legalex è deliberato dall’Assemblea straordinaria con la presenza, anche mediante delega, di almeno un quinto degli Associati aventi diritto al voto, presenti o rappresentati per delega, e con il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati aventi diritto al voto, presenti o rappresentati per delega. In tal caso l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più Liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Nell’Assemblea straordinaria per lo scioglimento di Legalex ogni Associato potrà ricevere deleghe senza limiti ma l’assemblea potrà deliberare solo con la presenza di persona di almeno tre Associati e col voto favorevole di almeno due degli Associati presenti personalmente.
Titolo IX - MODIFICA DELLO STATUTO
ART. 27
Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo o se almeno un terzo degli Associati ordinari iscritti e aventi diritto al voto ne faccia richiesta, formulando con la stessa la relativa proposta.
Titolo X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 28
E’ incompatibile l’accesso e/o la permanenza in Legalex di coloro che abbiano assunto iniziative e/o tenuto comportamenti in concorrenza ovvero in contrasto con Legalex.
ART. 29
Il presente Statuto, come modificato dall’Assemblea Legalex in Firenze il giorno 1 maggio 2010 entra in vigore immediatamente, salvo il limite di deleghe che entrerà in vigore alla successiva assemblea.